
L’informativa
L’informativa sulle erogazioni pubbliche è inerente alla pubblicazione dell’art. 1 co. 125-129 della L. 4.8.2017 n. 124.
Riguarda gli obblighi informativi che devono essere sostenuti dai soggetti che percepiscono o hanno già percepito erogazioni pubbliche che superano l’importo di 10 mila euro e che devono necessariamente pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti.
Tale informativa è stata recentemente modificata con l’art. 35 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58.
Il contenuto della nota integrativa essa deve riportare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 Dlgs 165/01 e dai soggetti assimilati di cui all’articolo 2-bis Dl 33/13.
L’oggetto di informazioni nella nota integrativa sono i contributi ricevuti in base al principio di “cassa”, ricordando che tale obbligo non sussiste se i contributi ricevuto non superano i 10 mila euro, mentre per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è sufficiente dare notizia di questo in nota integrativa o sul sito, senza fornire ulteriori dettagli.
La sanzione
La sanzione in caso di inadempienza è pari all’1% della sovvenzione con un minimo di 2000 euro. nel caso non si adempiesse nei termini di tempo segnalati dalla legge si potrebbe arrivare alla revoca dell’intera sovvenzione.
Ambito dei soggetti di applicazione
I soggetti di tali obblighi possono essere classificati in quattro segmenti principali: (indice con ancore)
– Enti non commerciali
– Cooperative Sociali che svolgono attività in favore di stranieri
– Imprese tenute ad inserire l’informativa nella Nota integrativa
– Imprese tenute ad inserire l’informativa sul sito Internet
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
Cooperative Sociali che svolgono attività in favore di stranieri
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
Informativa sulle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Imprese tenute ad inserire l’informativa nella Nota integrativa
I soggetti che sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese (che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c.) devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (cioè soltanto ove esistente).
In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
Effetti del rinvio del termine di approvazione del bilancio
Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Quanto detto rimane valido anche per i soggetti che intendono avvalersi della possibilità di approvare il bilancio 2020 nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi dell’art. 106 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), come modificato in sede di conversione in legge del
DL 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”), e, quindi, in deroga a quanto previsto dal codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie (che potrebbero non prevedere la possibilità del rinvio del termine).
Imprese tenute ad inserire l’informativa sul sito Internet
Gli imprenditori individuali, le società di persone e le micro imprese (soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa), analogamente a quanto previsto per gli enti non commerciali, assolvono all’obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
L’obbligo è previsto a prescindere dalle dimensioni dell’impresa e dal regime contabile adottato.
Possibilità di inserire l’informativa nella Nota integrativa
Dalla Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 sembra desumersi che l’adempimento degli obblighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta sufficiente a rispettare il dettato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Secondo alcune risposte fornite – ma non rese pubbliche – da parte del Ministero dello Sviluppo economico, l’eventuale pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa da parte delle micro imprese non consentirebbe di evitare l’indicazione sul sito o sul portale digitale.
Al fine di evitare che l’adempimento, da parte delle imprese di minori dimensioni, sia eccessivamente gravoso, si auspica che le Autorità competenti chiariscano, in via ufficiale, l’alternatività delle modalità di assolvimento dell’obbligo.